Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Proposta ministeriale di un Regolamento per i poligoni privati

Si veda ora la nuova proposta del luglio 2015

Circola dall'aprile 2014 la proposta ministeriale che segue sul regolamento relativo ai poligoni privati che deve essere emanato dal ministero.
So che in ottobre vi è stata una riunione di coloro che il ministero considera suoi consiglieri affidabili; anche quelli che dei poligoni privati temono la concorrenza!
Riporto qui il testo con le mie note e considerazioni.

A parte gli svarioni giuridici e le cose inventate da incompetenti, si può sospettare come sul ministero abbiano fatto pressioni coloro che sul business dei poligoni privati e della loro regolarizzazione ci vogliono marciare. C'è solo da sperare che il Banco di Prova, ente consideato da sempre molto serio, non si presti a certi squallidi giochi romani che lo esporrebero solo a brutte figure.
Comunque così come è scritto è un guazzabuglio di norme fantasiose che non tengono conto della realtà giuridica.

Non ho esaminato i problemi tecnici di sicurezza perché non rientrano fra le mie competenze … anche se ne so più del 95% dei periti italiani!

***

Proposta di normativa attuativa per la regolamentazione della licenza per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati

Decreto ministeriale «Adozione dell'allegato E al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante “Norme per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati.”»
Articolo 1
(Adozione dell'allegato E del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

  1. Al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto l’allegato E, nella forma prevista dall’Allegato I al presente decreto.

Dubito che possano integrare il Regolamento di PS con un semplice decreto ministeriale. L’art. 221 stabilisce:
“Con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.”
E l’art.  366 del Regolamento stabilisce che con decreto ministeriale possono essere modificati solo i modelli dello allegato E.
Quindi un regolamento di modifica del Regolamento al TULPS può essere fatto solo con un D.P.R. e non c’entra nulla l’allegato E che contiene solo i modelli, come dimostra il fatto che il ministero ha usato  il metodo del DM (D.M. Ministero dell’Interno 17 aprile 2003) per modificare i modelli dei libretti di licenza di porto di cui allo allegato E. L’allegato E esiste già e se ora lo cambiano, spariscono i libretti!
Che al ministero non conoscano le leggi che applicano era purtroppo ormai ampiamente noto, ma c’è un limite a tutto!

Articolo 2
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore al momento della pubblicazione.
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i campi di tiro e poligoni privati esistenti e operanti al momento dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie strutture alle disposizioni applicabili del presente decreto e richiedono la licenza di cui al terzo comma dell’articolo 57 della legge. Oltre tale termine, nessuna attività tra quelle previste potrà essere svolta se non autorizzata ai sensi del presente decreto.

Allegato I
Allegato E al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, “Norme per rimpianto e la gestione di campi di tiro e poligoni privati di cui all’articolo 57 della legge”

Capitolo I
(Norme generali)

Articolo 1
(Campo di applicazione)

  1. Il presente allegato si applica a tutti i campi di tiro e poligoni privati. Esso tuttavia non si applica ai campi di tiro e poligoni privati ove non si effettui attività a fuoco, non soggetti alla licenza di cui all’articolo 57 della legge, e non si applica parimenti alle manifestazioni temporanee altrimenti autorizzate e alle attività oggetto di licenza ai sensi dell’articolo 57 comma 1 della legge.

La definizione è insufficiente. La regolamentazione è necessaria e affidata al ministero dell’interno invece che ai vigili del fuoco (ad. esempio), al fine di  garantire la sicurezza pubblica da infortuni cagionati da proiettili o da scoppi. Il prevenire il pericolo di incendio da scoppio di polveri (farine varie, ad es.) è compito dei vigili del fuoco. Lo sparo di proiettili costituiscono un pericolo per la sicurezza pubblica quando il proiettile viene sparato in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il che significa che la sicurezza pubblica non c’entra in questi casi:
- tunnel di tiro di una armeria per la prova delle armi;
- poligono che un privato si è fatto in cantina o in magazzino per solo uso privato;
- prato in cui i cacciatori vanno a provare le armi.
Dall’esame di tutte le norme risulta chiaro che il ministero si è preoccupato solo dei poligoni costruiti  da privati, ma  aperti al pubblico. Non ha voluto regolare le altre situazioni sopra elencate e quelle analoghe. Ma è necessario dirlo chiaramente poiché si corre il rischio di anni di contenziosi giudiziari creati dall’appuntato Cacace il quale sostiene che nell’orto si può sparare ad un cinghiale, ma non ad un pezzo di legno.
L’articolo dice che non sono soggette a licenza “manifestazioni temporanee altrimenti autorizzate”, oltre a quelle autorizzate ex art. 57 TULPS (spari in luogo abitato); ma non esistono nella legge  autorizzazioni per manifestazioni temporanee con sparo di armi!! Se non si scrive bene il regolamento si vengono a vietare attività finora del tutto legittime, che nulla hanno a che vedere con il tiro al bersaglio, e con l’addestramento al tiro. Ad esempio: la legge consente il porto di armi da fuoco entro la proprietà privata chiusa, purché non si esca in luogo aperto al pubblico e consente il porto di armi all’aperto nelle adiacenze della propria abitazione (orto, cortile, corte di una fattoria, ecc.), anche se aperta al pubblico; e in queste situazioni si può anche sparare, altrimenti la facoltà di porto non avrebbe senso.

Articolo 2
(Rilascio delle licenze)

  1. La licenza per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati è rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi del terzo comma dell’articolo 57 della legge. Quando la licenza non viene rilasciata dal sindaco del comune sul cui territorio insiste rimpianto, tale organo deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale. La licenza autorizza congiuntamente l’esercizio di tutte le attività principali e collaterali connesse allo stabilimento e alla gestione dell’impianto, nonché gli aspetti di carattere strutturale relativi ai manufatti realizzati o da realizzarsi.

Perché si deve fare questa confusione fra autorità che possono rilasciare la licenza: talvolta si va al commissariato, talvolta dal questore, talvolta dal sindaco; diamola sempre ai sindaci e così alla PS non si lamentano di avere troppo da fare e non bisogna attendere sei mesi per una licenza.
La frase “La licenza autorizza congiuntamente l’esercizio di tutte le attività principali e collaterali connesse allo stabilimento e alla gestione dell’impianto” è aria fritta e non autorizza a un bel nulla; ad esempio autorizza anche a tenere un depositi di munizioni? Pare che provveda il comma che segue, ma in modo oscuro e contorto e che nega quanto appena detto sopra; cioè è vero che la licenza per il poligono non autorizza a un bel nulla, salvo che a creare il poligono e a spararvi con armi dello sparatore.

    2. Quando l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati comporta anche l’esercizio delle attività previste dagli articoli 31 e 47 della legge, è facoltà dell’interessato presentare l’istanza di rilascio completa di tutta la documentazione necessaria non in possesso di amministrazioni pubbliche al questore della provincia competente per territorio, il quale nomina il responsabile del procedimento e cura, di concerto con il prefetto competente, l’istruttoria, l’acquisizione d’ufficio dalle altre amministrazioni della documentazione eventualmente necessaria e dei pareri obbligatori e l’adozione di un unico provvedimento finale di autorizzazione. In tale evenienza il sindaco del comune sul cui territorio insiste rimpianto deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale e invitato a trasmettere d’ufficio entro termini perentori la documentazione eventualmente necessaria. Le attività previste dagli articoli 31 e 47 della legge sono comunque regolate dalle rispettive norme di legge e regolamentari.

Assurdità burocratiche; la norma si dilunga a spiegare ciò che dice già la legge chiaramente e ciò che la PA non deve richiede certificazioni sui fatti che già risultato dai suoi atti; sembra che al ministero ci vogliano credere!

    3. La licenza di cui al primo e al secondo comma ha la durata prevista dall’articolo 13 della legge, con decorrenza dal giorno di notifica del provvedimento. Se non intervengono modifiche strutturali dell’impianto o dei requisiti autorizzatori, l’istanza di rinnovo non richiede la presentazione di documenti già allegati all’istanza di rilascio. 4. I campi di tiro o poligoni privati in possesso di licenza sono per ciò stesso abilitati alle esercitazioni dei corpi armati dello Stato, dei corpi di polizia locale e provinciale e delle guardie particolari giurate, nei limiti dell’idoneità dell’impianto alle attività concretamente svolte.

    Attenzione, norma truffa! L’art. 255 del Codice dell'Ordinamento miliare n. 66/2010 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione) stabilisce: 
    1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. 
    2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato. 

    Il che significa che nel poligono privato la polizia locale e le guardie giurate possono andare ad esercitarsi (non c’era proprio bisogno di dirlo, tutti i cittadini possono andare ad esercitarsi liberamente dove li lasciano sparare!), ma le esercitazioni annuali obbligatorie si devono fare obbligatoriamente al TSN e non è certo un regolamento che può derogare ad una legge. Il che significa che si dovrà comunque pagare un salato contributo al TSN. La norma è stata inserita per far credere agli sprovveduti che si rendeva un servizio alla polizia locale e alle guardie volontarie, mentre invece essi rimangono “cornuti e mazziati”. Non era certo questa la volontà del legislatore, ma è solo la volontà di chi si becca i soldi dati al TSN di mantenere assurdi privilegi mettendo le mani nelle tasche dei cittadini.

    E va affronato anche il problema delle certificazioni sulla capacità al maneggio armi. E' vero che la legge riserva la certificazione al TSN (persino per il maneggio di fucili da tiro a volo che nei poligoni del TSN non può essere insegnato e controllato), ma i corsi di apprendimento non possono essere monopolio del TSN/UITS perché sarebbe cosa in contrasto con i principi di libertà di insegnamente e di libera concorrenza. Quindi è necessario che venga detto chiaramente che in ogni poligono si possono tenere corsi di istruzione la maneggio armi, riservando al TSN il solo compito di verifica del risultato (così come avviene per le patenti di guida); ovviamente a costi ridotti.

    5. Il titolare della licenza per la gestione dell’impianto è responsabile della permanenza dei requisiti autorizzatori e ha l’obbligo di mantenere le attrezzature e gli apparati tecnici costantemente idonei all'utilizzo autorizzato.

Articolo 3
(Classificazione degli impianti)

  1. Ai fini della sicurezza strutturale, i campi di tiro e poligoni privati sono classificati in:
  2. a - campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi ad anima liscia con munizione spezzata;
    b - campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi ad anima rigata;
    c - poligoni al chiuso.
    2. Gli impianti idonei all’esercizio di più attività oggetto di diversa classificazione sono autorizzati mediante un’unica licenza.

Bel colpo, non sanno neppure di che cosa parlano! I poligoni di tiro sono quelli in cui si spara con armi a canna rigata; i campi di tiro sono quelli in cui si spara con armi a canna liscia. Si chiamano campi perché uno volta era normale che un gruppo di persone andasse nel primo prato adatto che trovava e sparasse a volo con un lanciapiattelli portatile.

Articolo 4
(Requisiti generali di pubblica sicurezza)

  1. Possono accedere alle operazioni di tiro esclusivamente tiratori muniti di licenza di cui all’articolo 42 della legge. I tiratori privi di tale licenza ma in possesso di idoneità all’uso e al maneggio delle armi da fuoco e gli aspiranti tiratori o allievi di un corso abilitativo per conseguirla possono accedere alle operazioni di tiro esclusivamente sotto il diretto controllo del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un direttore di tiro incaricato, o di un istruttore di tiro autorizzato dai medesimi soggetti. Il minore di anni 18 può essere ammesso alle operazioni di tiro ai soli fini dell’addestramento e della pratica sportiva. Non può essere in ogni caso ammesso il minore di anni 14.

Un campo o poligono privato è come una casa privata in cui esiste la libertà di insegnamento garantita dalla costituzione; inoltre in essi si può liberamente sparare anche con armi non da fuoco. È illegittimo e fatto per favorire illecitamente  le associazioni sportive, il fissare una età inferiore a quella stabilita ad es, da FITAV o UITS. Vi è un paese europeo in cui l'accesso al tiro dinamico è consentito dopo i 10 anni.

    2. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in formato digitale o cartaceo, nel quale devono essere indicate le generalità dei frequentatori, l’orario di inizio e di fine delle esercitazioni, gli estremi dell’autorizzazione posseduta o del soggetto che esercita il diretto controllo sull'addestramento, marca, modello, matricola e proprietà dell’arma utilizzata, la natura delle attività svolte (esercitazione, prova, esame, abilitazione, etc.) e la dichiarazione del tiratore relativa alla quantità e al calibro del munizionamento effettivamente utilizzato. Non è dovuta la registrazione delle armi ad anima liscia e del relativo munizionamento. In caso di competizione sportiva, l'annotazione sul registro può essere sostituita dagli elenchi di gara contenenti le medesime informazioni, se allegati al registro medesimo. Il registro deve essere reso disponibile alla presa di cognizione degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di almeno 10 anni anche dopo la fine dell’attività. La registrazione può essere effettuata anche elettronicamente e con strumenti automatici di rilevamento. La registrazione non è necessaria in relazione alle attività di cui a settimo comma dell'articolo 5 del presente Allegato. (Sono le esercitazioni corpi armati autogestite).
    Ma che senso ha un registro per cui non è prevista la vidimazione di PS?

    3. La cessione temporanea di un’arma ai fini dell’addestramento al tiro deve essere annotata sul registro di cui al comma precedente, unitamente alla matricola dell’arma. Al di fuori di tale caso l’uso di armi da parte di tiratori abilitati diversi dal legittimo detentore è possibile solo in presenza di questo ultimo, sotto il controllo del titolare della licenza o un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato, e non è soggetta all’annotazione sul registro. (Norma sciocca; non capiscono che in un poligono privato la PS deve bussare alla porta per entrare e che basta un pezzo di carta in cui si scrive che l’arma viene ceduta, per poterla usare tranquillamente; alla fine il pezzo di carta si butta via!)

Articolo 5
(Sicurezza delle attività)

  1. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato, coadiuvato dai suoi sostituti, ha la responsabilità della sicurezza delle attività di tiro rispetto alle cose e alle persone.
    Frase insensata; chi coadiuva è presente assieme al titolare; chi fa il sostituto lo sostituisce in sua assenza; non sono la stessa cosa e si fa solo confusione; dicano chiaramente che il titolare può nominare dei sostituti che lo coadiuvino e lo sostituiscano in sua assenza.
  2. La sorveglianza sulla sicurezza delle attività di tiro può essere delegata dal titolare della licenza con atto scritto a uno o più direttori di tiro in possesso di tutti i necessari requisiti di professionalità ed esperienza, (ma allora i sostituiti che cosa fanno?) titolari della licenza di cui all’articolo 42 della legge (cioè devono avere la licenza di porto d’armi! Scemata solenne: come è noto al ministero, per insegnare a sparare con la pistola è essenziale avere la licenza di tiro a volo, e viceversa!) con un’anzianità di almeno 6 anni. Il titolare della licenza è responsabile dell’addestramento professionale dei direttori di tiro con riferimento alle caratteristiche dell’impianto e al relativo regolamento di sicurezza, e ha il compito di sorvegliare il mantenimento dei requisiti di professionalità e l’opportuno loro aggiornamento.

Il direttore di tiro è un organo interno del TSN che non può essere esportato al di fuori del poligono in cui opera; non si sono direttori per i campi di tiro a volo. Che accidenti di sistema pensano di poter mettere in piedi se non esiste la licenza per fare il direttore di tiro in un poligono privato o in un campo di tiro a volo? E perché sei anni di esperienza? Se uno ha combattuto in Libano non basta?

    3. Il titolare della licenza, o un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato devono sovrintendere (ecco la confusione già vista: il sostituto ha i poteri di un direttore di tiro o deve essere un direttore di tiro? E da dove si ricavano le sue capacità?)   e controllare le operazioni di tiro e assicurarsi che i tiratori applichino le norme generali di sicurezza nel maneggio delle armi. Essi escludono dalle operazioni di tiro e allontanano dalle aree di esercitazione i tiratori che non rispettino il regolamento di sicurezza dell’impianto e le comuni norme di sicurezza nel maneggio delle armi. Il titolare della licenza, i suoi sostituti o preposti e i direttori di tiro incaricati controllano che i tiri vengano effettuati con le armi e le munizioni consentite alle distanze per le quali campo di tiro o poligono privato è stato abilitato.
    4. In assenza del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un direttore di tiro incaricato, nel campo di tiro o poligono privato non è possibile alcuna attività a fuoco.
    5. Quando l’attività di addestramento al tiro deve essere certificata o attestata,
    Ma se le esercitazioni possono essere solo quelle volontarie, a che cosa serve mai la certificazione del direttore? Per dimostrare alla proprio moglie dove si è stati? E come si fa ad inventarsi il potere di certificazione (attività riservata a soggetti pubblici che diano garanzie di serietà e soggetti a controlli) in capo al direttore che non rappresenta nulla? Non bastano i dati del registro, reso un po' più ufficiale di quant'è?

    il direttore di tiro delegato a sensi del comma 2 e gli istruttori autorizzati ai sensi dell’articolo 6 devono essere in possesso della licenza di cui all’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n.110, e devono sovraintendere alle relative prove. (Ripeto: non possono ottenere la se non cambiano la legge!) .

6. In occasione di competizioni sportive patrocinate od organizzate da federazioni sportive italiane o internazionali  (Perché solo le federazioni? Perché dimenticare tutte le attività  sportive minori, comunque riconosciute dal CONI) l’incarico di direttore di tiro può essere temporaneamente affidato dal titolare della licenza o da un suo sostituto specificamente agli ufficiali di gara da esse designati. L’affidamento deve risultare da atto scritto e non può svolgersi per una durata superiore a quella della competizione. Il titolare della licenza o un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato devono illustrare agli ufficiali di gara incaricati della direzione di tiro le caratteristiche dell’impianto, e devono assicurarsi che essi abbiano preso accurata visione del relativo regolamento di sicurezza. Gli ufficiali di gara designati al momento dell’incarico devono essere titolari di porto d’armi o di licenza professionale riguardante armi o esplosivi. Quando non vi sia il temporaneo affidamento dell’incarico di direttore di tiro agli ufficiali di gara designati, la direzione di tiro è affidata al titolare della licenza o a un suo sostituto o a un direttore di tiro incaricato, mentre gli ufficiali di gara avranno competenza solo con riferimento agli aspetti sportivi dell’evento.
7. In occasione delle esercitazioni di forze armate o corpi armati dello Stato e dei corpi di polizia locale e provinciale, l’incarico di direttore di tiro può essere temporaneamente affidato con atto scritto dal titolare della licenza o da un suo sostituto all'ufficiale o funzionario responsabile indicato dagli Enti in questione. Tale soggetto dovrà avere potere direttivo nei confronti dei soggetti che partecipano all'esercitazione. Con l'accettazione dell'incarico l'ufficiale o funzionario responsabile dichiara di aver preso accurata visione delle caratteristiche dell’impianto e del relativo regolamento di sicurezza, e assume su di sé le responsabilità connesse alla direzione di tiro così come previste dal presente Allegato.

Articolo 6
(Istruttore di tiro)

  1. L’istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta. Tale capacità è riconosciuta a coloro i quali sono in possesso della corrispondente qualificazione rilasciata da federazioni sportive italiane o internazionali  (Come sopra; e tutte le altre associazioni sportive che non trovano spazio  nei TSN? I poligoni privati sono fatti proprio da esse), dalle forze armate italiane, da un corpo armato dello Stato o da altri organi da tali soggetti a ciò designati, con riferimento alle specialità di tiro oggetto di insegnamento.
  2. Per svolgere la propria attività presso rimpianto l’istruttore di tiro necessita di autorizzazione scritta del titolare della licenza o di un suo sostituto.

Articolo 7
(Accesso alle aree di esercitazione)

  1. Il titolare della licenza, un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato regolano l’accesso alle aree di esercitazione. L'accesso può essere regolato anche mediante strumenti elettronici o automatici.
  2. Il tiratore che accede alle esercitazioni di tiro deve dichiarare (Non basta davvero dichiararlo! Deve dimostrare di essere assicurato!) di essere titolare di polizza assicurativa per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle attività di tiro e per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla medesima attività, con massimali minimi almeno pari a quelli definiti dall’articolo 12 comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale polizza può essere tuttavia sostituita dalla copertura assicurativa fornita al tiratore dall’impianto nei medesimi termini e con i medesimi massimali minimi.

Articolo 8
(Requisiti generali)

  1. I campi di tiro e poligoni privati ove è prevista la presenza di spettatori devono essere conformi alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
  2. Agli impianti non conformi alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi possono accedere solo i tiratori abilitati e autorizzati dal titolare della licenza o da un suo sostituto o preposto. Gli eventuali accompagnatori potranno essere ammessi esclusivamente in spazi specifici, diversi dalle aree di esercitazione, e non possono essere spettatori delle attività.
  3. Le aree di tiro devono essere strutturate in modo da consentire la raccolta dei residui del tiro in conformità alle norme applicabili in materia ambientale e al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Federazione Italiana Tiro a Volo firmato il 14 marzo 2005, in quanto applicabile e secondo le relative linee guida.

Articolo 9
(Sicurezza passiva delle strutture)

  1. Ogni trenta metri lineari del perimetro esterno dei campi di tiro all’aperto devono essere apposti segnali di pericolo generico, recanti la seguente dicitura: “Attenzione - campo di tiro - non avvicinarsi”. Tale dicitura deve essere leggibile da una distanza minima di 20 metri. La tabellazione non è necessaria in caso di impianti recintati lungo tutto il perimetro esterno mediante recinzione metallica o muro o terrapieno non praticabile o barriera mista di altezza non inferiore ai 180 cm, e in caso di poligoni in edifici chiusi e dotati di porte blindate agli ingressi.

(Cretinata! Non basta che sia controllato l’accesso alle linee di tiro?)

    2. ogni ingresso dei campi di tiro all’aperto deve essere sorvegliato dal titolare della licenza o dal suo sostituto o preposto, e deve essere dotato di cartello recante la dicitura “Attenzione, ingresso campo di tiro” leggibile da una distanza minima di 30 metri. Gli ingressi degli impianti ove non è prevista la presenza di spettatori devono essere dotati di cartello recante la dicitura “Accesso riservato ai soli autorizzati” leggibile da una distanza minima di 20 metri.
    3. L’area delle piazzole di tiro dei campi all’aperto deve essere separata dalla restante area dell’impianto lungo tutto il perimetro esterno nei seguenti modi:
    a - nel caso di impianti non interamente recintati nei modi di cui al primo comma, mediante recinzione metallica o muro o terrapieno non praticabile o pareti lignee o barriera mista di altezza non inferiore ai 180 cm, con porte di accesso ri chiudibili, fatti salvi gli angoli predeterminati e le direzioni di tiro sicuro;
    b - nel caso di impianti interamente recintati nei modi di cui al primo comma ove sia prevista la presenza di spettatori, la delimitazione dell’area delle piazzole di tiro deve essere conforme alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
    c - nel caso di impianti interamente recintati nei modi di cui al primo comma ove non sia prevista la presenza di spettatori, la recinzione dell’area delle piazzole di tiro non è necessaria; tuttavia tale area deve essere fisicamente separata dalla restante area dell’impianto in maniera tale da garantire la sorveglianza dell’accesso alla medesima e deve essere comunque segnalata mediante la tabellazione di sicurezza di cui al comma successivo.
    4. Almeno ogni 20 metri lineari del perimetro delle piazzole di tiro devono essere apposti segnali di pericolo generico, recanti la seguente dicitura: “Attenzione - area di tiro - non avvicinarsi. Ingresso consentito ai soli autorizzati”. Tale dicitura deve essere leggibile da una distanza minima di 20 metri. Ogni ingresso o accesso alle piazzole deve essere opportunamente segnalato e fornito di tabellazione indicante l’obbligo di utilizzo delle protezioni acustiche e oculari.
    5. Le aree di esercitazione al tiro dei poligoni al chiuso devono essere separate dalla restante area dell’impianto da strutture edilizie idonee a garantire la possibilità di accesso selettivo alle medesime e devono essere comunque segnalate mediante la tabellazione di sicurezza di cui al quarto comma. Ogni ingresso alle aree deve essere fornito di tabellazione indicante l’obbligo di utilizzo delle protezioni acustiche e oculari, deve essere sorvegliato e opportunamente segnalato, e deve essere dotato di porte blindate e serrature di sicurezza. Le eventuali finestrature devono garantire la sicurezza delle persone.
    5 bis. La sorveglianza sugli ingressi e sul perimetro di tutti gli impianti e delle aree delle piazzole di tiro, quando obbligatoria o necessaria, può essere effettuata anche con strumenti elettronici.
    6. Gli impianti devono essere dotati di segnaletica di sicurezza conforme alla legge indicante eventuali pericoli. Il titolare della licenza o il soggetto che gestisce rimpianto deve essere titolare di polizza di assicurazione per responsabilità civile in relazione a tutte le attività esercitate, anche per fatto commesso da sostituiti, preposti, direttori di tiro, dipendenti o ausiliari, che copra anche i danni eventualmente causati ai terzi, compresi i frequentatori dell’impianto.
    7. Nelle aree di tiro le armi devono essere tenute scariche, e potranno essere caricate solo nelle postazioni di tiro, con l'eccezione di coloro i quali sono autorizzati al porto di arma corta, i quali potranno tuttavia estrarre l’arma solo alla postazione di tiro. Tale obbligo dovrà essere segnalato in ogni postazione. Il titolare della licenza, i sui sostituti o i direttori di tiro incaricati escludono dalle operazioni di tiro e allontanano dalle aree di esercitazione il tiratore che non rispetta tale obbligo.
    8. L’uso di munizionamento ricaricato è possibile solo in seguito alla dichiarazione sottoscritta dal tiratore che esso è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica, e che il suo corretto utilizzo non è idoneo ad arrecare danni a persone o cose. Con la medesima dichiarazione il tiratore deve assumersi la responsabilità del risarcimento di qualsiasi danno derivante da un’errata realizzazione del munizionamento o dalla non adeguatezza tecnica del medesimo.

Articolo 10
(Regolamento di sicurezza)
1. Ogni impianto dovrà essere munito di regolamento contenente la chiara specificazione delle norme comportamentali generali e di sicurezza nella custodia, nell’impiego e nel maneggio delle armi da fuoco e delle relative munizioni. Il regolamento deve essere portato a conoscenza di ogni soggetto ammesso all’impianto, il quale deve impegnarsi a rispettarlo. Il titolare della licenza, i suoi sostituti e preposti, i direttori di tiro incaricati e gli istruttori autorizzati sono responsabili del controllo del rispetto del regolamento da parte di tutti i soggetti ammessi all’impianto. La grave o ripetuta violazione del regolamento deve comportare l’allontanamento del responsabile dall’impianto. Il regolamento di sicurezza dell’impianto prevale sulle norme contrastanti dei regolamenti generali a cui eventualmente la struttura o i suoi frequentatori siano assoggettati.

Capitolo II
(Campi di tiro all’aperto)

Articolo 11
(Requisiti autorizzatori)
1. L’istanza per ottenere la licenza per rimpianto e la gestione di campi di tiro all’aperto deve essere corredata dei seguenti documenti, se non risultanti da atti già in possesso dell’amministrazione:

    a - titolo di proprietà o disponibilità dell’area;
    b - planimetria dell’insediamento e progetto dell’intero impianto, comprese le opere strutturali realizzate o da realizzarsi;
    c - perizia balistica relativa:

1. alle energie espresse alle distanze di tiro definite dalle armi e dal munizionamento di previsto impiego e alla idoneità dei materiali e degli angoli definiti rispetto alla capacità di assorbimento e ai possibili rimbalzi di parapalle, muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali e delle barriere apprestate alla funzione preposta. La perizia deve fornire ampia documentazione, anche fotografica, di marca, modello e calibro di tutte le armi utilizzate per le prove, del munizionamento effettivamente utilizzato, delle velocità ed energie rilevate e degli effetti balistici sulle strutture dei tiri di prova effettuati;
(Come si fa a fare delle prove in un poligono ancora da costruire? Ma non lo sanno al ministero che le energie massime ricavabili da una cartuccia sono scritte in ogni catalogo e spesso anche sulla scatola delle cartucce?)
2 - alla certificazione del rispetto delle distanze della piazzole di tiro in direzione di immobili, fabbricati o stabili di qualsiasi genere estranei all’impianto; vie di comunicazione ferroviarie; strade pubbliche o strade non interpoderali o estranee all’impianto; funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame; mari, laghi, stagni e corsi d’acqua navigabili. Le distanze possono essere certificate mediante documentazione topografica, aerofotogrammetrie o fotografie o rilievi satellitari, dalle quali si evinca indubitabilmente la misura delle distanze, che deve essere specificamente riportata con riferimento a tutti i valori rilevanti; 3 - agli angoli predeterminati di tiro e alle direzioni di tiro sicuro. Essi devono risultare dalla conformazione delle strutture, ed essere illustrati nella perizia mediante rappresentazione grafica o elaborazioni fotografiche. La perizia deve inoltre rappresentare gli strumenti di indicazione degli angoli di tiro e delle direzioni di tiro sicuro installati o da installare nelle linee di tiro;
4- alla idoneità degli apprestamenti diretti a contenere  la corsa dei proiettili del munizionamento concretamente utilizzato nell’impianto, se presenti. Tale idoneità deve essere dimostrata mediante prove documentate secondo il punto 1;
5 - alla idoneità degli accorgimenti idonei diretti a impedire lo sparo al di fuori degli angoli di sicurezza predeterminati. Tali apprestamenti devono essere certificati in relazione alla loro funzionalità ad impedire gli spari al di fuori degli angoli predeterminati delle direzioni di tiro sicuro secondo prove documentate ai sensi del n, 1 del presente comma;
6 - a tutte le altre idoneità specificamente previste dal presente Allegato;
d - documentazione sulle modalità e tecniche di gestione dei rifiuti;
e - documentazione di previsione di impatto acustico, contenente l’indicazione dei livelli fonometrici, misurati da tecnico competente durante attività a fuoco con le armi e il munizionamento di previsto impiego.

2 - La perizia balistica di cui alla lettera c) del comma precedente deve essere redatta:

a - dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da soggetti pubblici o privati o istituti universitari che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da periti o professionisti da tali soggetti abilitati;

Che ne sa il Banco di Prova? Non è il suo mestiere; e come si fa a pensare che il Banco di prova sia equipollente ad un istituto universitario? Esso fino a pochi anni orsono ha avuto solo il compito di  provare se un’arma reggeva a cariche più forti del normale e fosse quindi sicura. Il Banco ha avuto nel tempo ottimi direttore (ingg. De Florentis, Salza, Girlando), ma dire che un istituto universitario deve essere equipollente al Banco è come dire che deve essere equipollente ad un fabbricante di armi!). Vi immaginate una università che va al Banche e chiede un riconoscimento? E quando mai vi sono stati periti o professionisti abilitati da questi enti? Ma in che mondo vive il ministero? L’unico ente che fa studiare armi e balistica  ad alto libello è la Scuola Militare.
Vi è il sospetto che d’accordo con la categoria dei direttori di tiro si stia cercando di far passare una categoria di fasulli periti creati fra gli attuali direttori di tiro con corsi sommari e poi validati dal Banco di Prova, come se questo fosse un ente di istruzione e un esperto di balistica esterna. Cosa che puzza molto di magna-magna fregandosene della sicurezza perché per fare periti buoni ci vogliono anni di studi e non i corsi serali. Ed è una sconcezza pregiudicare il lavoro dei vecchi periti per favorire quell improvvisati, solo per fregare un po' di soldi a chi fa un poligono privato. La progettazione di un poligono è cosa da affidare ad ingegneri, fisici, architetti, affiancati da un esperto in armi e munizioni, non a gente che ha imparato la balistica parlando al bar dei poligoni.

b - da un professionista iscritto all’albo o da un perito balistico iscritto all’albo presso un tribunale, se validata da uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Bello! Ma come si fa ad ottenere questa validazione se mancano gli enti? Dove sono le norme, i controlli, gli esami? Basta essere raccomandati? Solito errore dei burocrati che credono che le loro parole siano come le formule magiche che fanno apparire le cose! Oppure sapendo che ogni frase oscura passerà e poi sarà ben sfruttata dai furbi di turno.
3 - Se il richiedente non è già titolare di porto d’armi o licenza professionale riguardante armi o esplosivi, dovrà allegare all’istanza il certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che egli non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
4 - Gli impianti già realizzati devono allegare all’istanza:

    a - certificazione di conformità per gli impianti elettrici, se esistenti;
    b - dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla prevenzione degli incendi, con riferimento alle sole strutture che vi siano eventualmente soggette;
    c - dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabile.
    5. Gli impianti già operanti in possesso di perizia balistica possono produrla in luogo di quella di cui alla lettera c) del primo comma. Se la perizia è integrata da elementi necessari a renderla conforme al presente articolo deve essere validata da uno dei soggetti abilitati a redigerla.

Articolo 12
(Campi di tiro all’aperto per armi ad anima liscia con munizione spezzata)

  1. Nelle aree di tiro dei campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi ad anima liscia con munizione spezzata è vietata ogni attività umana non connessa alla gestione della struttura o su cui il titolare della licenza non abbia il completo controllo:
  2. a - per un angolo di centottanta gradi anteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai trecento metri dalle piazzole;
    b - per un angolo di centottanta gradi posteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai sessanta metri dalle piazzole.

In tali aree è tuttavia comunque permessa l'attività agro-silvo-pastorale. In ogni caso, la temporanea presenza di persone obbliga l'immediata sospensione dei tiri per tutta la sua durata.

    2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte in presenza di barriere, muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali la cui idoneità a contenere con certezza la corsa dei proiettili del munizionamento concretamente utilizzato nell’impianto risulti dalla perizia balistica.
    3. In ogni area di tiro è possibile sparare secondo gli angoli di sicurezza predeterminati dalla perizia balistica, che devono essere segnalati. Tali angoli devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un’altra area. Possono tuttavia essere autorizzati angoli e direzioni di tiro in un’area verso piazzole di un’altra area quando la distanza tra le piazzole è superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi concretamente utilizzate, ovvero quando la perizia balistica certifichi l'idoneità della natura dei luoghi o degli apprestamenti o accorgimenti realizzati a impedire la ricaduta diretta dei proiettili sull'altra piazzola.

Articolo 13
(Campi di tiro all’aperto per armi ad anima rigata)
1. Nelle aree di tiro dei campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi ad anima rigata non può essere autorizzata alcuna attività di tiro quando insistano immobili, fabbricati o stabili di qualsiasi genere estranei all’impianto; vie di comunicazione ferroviarie; strade pubbliche o strade non interpoderali o estranee all’impianto; funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame; mari, laghi, stagni e corsi d’acqua navigabili:
a) per un angolo di centottanta gradi anteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai trecento metri dalle piazzole;
b) per un angolo di centottanta gradi posteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai sessanta metri dalle piazzole.
2. Le distanze di cui al primo comma possono essere ridotte quando dalla perizia balistica risulti l'idoneità della natura dei luoghi o degli accorgimenti realizzati (quinte, muri e terrapieni forati, muri e dislivelli anteriori o posteriori, etc.) a impedire lo sparo al di fuori degli angoli di sicurezza predeterminati.
3. In ogni area di tiro è possibile sparare secondo gli angoli di sicurezza predeterminati dalla perizia balistica, che devono essere segnalati. Tali angoli di sicurezza non possono prevedere alcuna attività di tiro in direzione di immobili, fabbricati o stabili di qualsiasi genere estranei all’impianto; vie di comunicazione ferroviarie; strade pubbliche o strade non interpoderali o estranee all’impianto; funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione, stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame; mari, laghi, stagni e corsi d’acqua navigabili che non si trovino a una distanza dalle piazzole di tiro superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi e del munizionamento che si prevede di utilizzare. Può essere autorizzato tuttavia lo sparo verso direzioni che prevedono una distanza inferiore alle seguenti condizioni:
 a) per le armi lunghe:
1. per il tiro da postazione fìssa, quando la perizia balistica certifichi la presenza, nelle direzioni di tiro interessate, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare;
2. per il tiro dinamico, quando la perizia balistica certifichi la presenza, nelle direzioni di tiro interessate e perpendicolarmente per i trenta gradi superiori, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare;
b) per le armi corte e per le armi lunghe di pari gittata, tale distanza è ridotta a trecento metri quando la perizia balistica certifichi la presenza, nelle direzioni di tiro interessate, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare. La distanza di trecento metri può essere ulteriormente ridotta quando la perizia balistica certifichi la presenza, nelle direzioni relative agli angoli di tiro interessate e perpendicolarmente per i trenta gradi superiori, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare.
4 - Per le armi lunghe, gli angoli di tiro sicuro predeterminati dalla perizia balistica devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un’altra area.
5 - Per le armi corte, gli angoli di tiro sicuro predeterminati dalla perizia balistica devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un’altra area. Possono tuttavia essere autorizzati angoli e direzioni di tiro in un’area verso piazzole di un’altra area quando la distanza tra le piazzole è superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi concretamente utilizzate, ovvero quando la perizia balistica certifichi l'idoneità della natura dei luoghi o degli apprestamenti o accorgimenti realizzati a impedire la ricaduta diretta dei proiettili sull'altra piazzola.
6 - Possono essere autorizzate aree di tiro parallele o contigue tra loro quando esse siano separate da muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali, di altezza minima di 230 centimetri, la cui idoneità a fermare la corsa dei proiettili del munizionamento di cui si prevede l’utilizzo sia certificata dalla perizia balistica. Sono comunque vietate direzioni di tiro contrapposte in aree contigue.
7 - Le aree di tiro idonee all’uso di armi lunghe ad anima rigata possono essere abilitate all’utilizzo di armi ad anima liscia a palla singola, quando idonee.
8 - Le aree di tiro idonee all’uso di armi corte ad anima rigata possono essere abilitate all’utilizzo di armi ad anima liscia e di armi lunghe ad anima rigata il cui uso, per le energie espresse, sia considerato sicuro nelle strutture dalla perizia balistica.

Capitolo III (Poligoni al chiuso)

Articolo 14

(Requisiti autorizzatori)

  1. Costituisce poligono al chiuso rimpianto le cui aree di tiro sono interamente circondate da strutture edilizie di qualsiasi genere idonee a contenere la fuoriuscita dei proiettili delle armi con il munizionamento di previsto impiego.
  2. L’istanza per ottenere la licenza per rimpianto e la gestione di poligoni al chiuso deve essere corredata dei seguenti documenti, se non risultanti da atti già in possesso dell’amministrazione:
    a - titolo di proprietà o possesso della struttura;
    b - progetto dell’intero impianto, comprese le opere strutturali realizzate o da realizzarsi;
    c - documentazione sulle modalità e tecniche di gestione dei rifiuti;
    d - perizia balistica relativa:
    1. alle energie espresse alle distanze di tiro definite dalle armi e dal munizionamento di previsto impiego e alla idoneità dei materiali e degli angoli definiti rispetto alla capacità di assorbimento e ai possibili rimbalzi dei parapalle, delle pareti laterali e delle barriere o strutture edilizie apprestate. La perizia deve fornire ampia documentazione, anche fotografica, di marca, modello e calibro di tutte le armi utilizzate per le prove, del munizionamento effettivamente utilizzato, delle velocità ed energie rilevate e degli effetti balistici sulle strutture dei tiri di prova effettuati;
    2. alla sicurezza attiva e passiva degli angoli e delle direzioni di tiro;

  3. e - documentazione di previsione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività e contenente l’indicazione che i livelli fonometrici interni ed esterni, misurati da tecnico competente durante attività a fuoco con le armi e il munizionamento di previsto impiego, sono inferiori ai livelli definiti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
    f - progetto dettagliato e caratteristiche operative dell’impianto di aspirazione dei fumi, con indicazione dei volumi di trattamento;
    g - specificazione delle procedure dettagliate di raccolta e smaltimento delle polveri incombuste;
    h - certificazione di conformità per gli impianti elettrici esistenti;
    i - dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla prevenzione degli incendi, in quanto applicabile;
    1) dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabile.
    3. La perizia balistica di cui alla lettera d) del comma precedente deve essere redatta:
    a - dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da soggetti pubblici o privati o istituti universitari che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da periti o professionisti da tali soggetti abilitati;
    b - da un professionista iscritto all’albo o da un perito balistico iscritto all’albo presso un tribunale, se validata da uno dei soggetti di cui alla lettera a)
    4. Se il richiedente non è già titolare di porto d’armi o licenza professionale riguardante armi o esplosivi, dovrà allegare all’istanza il certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Perché vogliono cambiare la legge senza capirla? Un tossicodipendente può essere capace di intendere e volere, ma non è a affidabile; per questo motivo non può avere licenze. Quindi si deve accertare che non faccia uso di droghe o che non sia più incline a farne uso.

    5 - Gli impianti già operanti in possesso di perizia balistica possono produrla in luogo di quella di cui alla lettera d) del primo comma. Se la perizia è integrata da elementi necessari a renderla conforme al presente articolo deve essere validata da uno dei soggetti abilitati a redigerla.

(31 ottobre 2014) mod. 2-XI-2014; mod. 12-11-14


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